Dichiarazioni sostitutive di certificazione

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi il cittadino può produrre...

Data di pubblicazione:

01/01/2010

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    Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi il cittadino può produrre una semplice dichiarazione al posto della corrispondente certificazione. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità del certificato o dell` atto che sostituisce. La dichiarazione sostitutiva deve essere accettata dal dipendente adetto. Un eventuale rifiuto costituisce violazione dei doveri d` ufficio. La firma sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione non deve essere autenticata e non è soggetta ad imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta davanti al dipendente adetto oppure può essere presentata da un` altra persona o inviata per posta o fax. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione non è richiesto allegare la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata da tutti i cittadini, da cittadini dell` Unione Europea e da cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Le dichiarazioni sostitutive per minori o interdetti sono resi dai genitori o dal tutore. I seguenti dati possono essere certificati con dichiarazione sostitutiva:

    • data e luogo di nascita
    • residenza
    • cittadinanza
    • godimento dei diritti civili e politici
    • stato civile (stato libero, coniugato, vedovo, divorziato ecc.)
    • stato di famiglio
    • esistenza in vita
    • nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore ecc.
    • tutti i dati contenuti nei registri di stato civile a conoscenza dell` interessato (ad esempio paternità, separazione dei beni ecc.)
    • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio camera di commercio)
    • appartenenza ad ordini professionali
    • titolo di studio ed esami sostenuti
    • qualifica professionale, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
    • reddito, situazione economica ed assolvimento di obblighi contributivi
    • possesso e numero di codice fiscale e partita IVA
    • stato di disoccupazione, qualità di pensionato, qualità di studente
    • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
    • iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo
    • situazione relativa all` adempimento degli obblighi militari
    • non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario
    • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
    • vivere a carico
    • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non avere presentato domanda di concordato.

    Il ricorso all` autocertificazione non è invece possibile per:

    • certificati medici, sanitari e veterinari
    • marchi e brevetti
    • certificati di origine
    • certificati di conformità CEE.

    L` autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l` autocertificazione. L` uso delle dichiarazioni sostitutive è ammessa nei rapporti con imprese e persone private se questi lo consentono.


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    Ultimo aggiornamento: 31/03/2025, 10:29

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